LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NOVARA Sezione 1 riunita con l'intervento dei signori: Martelli Luigi - Presidente e Relatore; Della Rossa Claudio - Giudice; Mietto Massimo - Giudice; ha emesso la seguente Ordinanza sul ricorso n. 112/2017; depositato il 26 aprile 2017; avverso SIL. /Rifiuto IVA-Altro 2015; avverso SIL. /Rifiuto IVA-Altro 2016; contro: AG. Entrate Direzione provinciale Novara proposto dal ricorrente: Bolognesi Mauro, viale Dante Alighieri n. 43/E, 28100 Novara. Il sig. Bolognesi Mauro ricorreva nei confronti dell'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Novara, avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'IVA pagata negli anni 2015 e 2016 sulle accise della fornitura domestica residenziale di energia elettrica. Preliminarmente eccepiva la violazione dei principi di indipendenza e di imparzialita' del Giudice Tributario, in quanto, a giudizio del ricorrente, l'attuale situazione di dipendenza dal Ministero dell'economia e finanza (MEF) dei giudici tributari si porrebbe in contrasto con il combinato disposto di cui agli artt. 3 e 111 della Cost. e dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. La Commissione, ritenuto di dover garantire al ricorrente l'applicazione del principio del «giusto processo», attualmente escluso per effetto delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 545/1992, nella parte in cui prevedono che sia il Ministro delle finanze con proprio decreto a determinare il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle commissioni tributarie, in quanto e' stato ritenuto contrario al principio di indipendenza che elementi decisivi per il mantenimento di un tenore di vita decoroso del giudice dipendessero da scelte gestionali della autorita' governativa (Corte EDU, 27 novembre 2008, Miroshnik c. Ukraine), e dunque appare evidente che la corresponsione ai giudici tributari di compensi non adeguati mette a serio rischio l'immagine di relativa indipendenza e soprattutto imparzialita' verso l'esterno; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 545/1992, nella parte in cui prevedono che «1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle commissioni tributarie; 2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto attivita' di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e redazione della sentenza, nonche', per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della commissione. Il compenso e' liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso; 3. La liquidazione dei compensi e' disposta dalla direzione regionale delle entrate nella cui circoscrizione ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile della segreteria del commissione, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari». Per contrasto con gli artt. 111 Cost. ed i principi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, come meglio si esporra' nel dispositivo. Infatti, come sopra evidenziato, e' stato ritenuto contrario al principio di indipendenza che elementi decisivi per il mantenimento di un tenore di vita decoroso del giudice dipendessero da scelte gestionali della autorita' governativa, in un sistema nel quale spettava al ministro fornire la sistemazione logistica personale ai giudici (CEDU 27 novembre 2008, Miroshnik v. Ukraine). Da quanto precede emerge, in punto di rilevanza della questione, che i parametri internazionali predetti sono direttamente applicabili nel presente processo, siccome esso si controverte in materia di tributi armonizzati. Ai fini della tutela della apparenza di indipendenza, lo status economico attuale d giudice tributario riguarda un profilo costituzionale non manifestamente infondato. Infatti non supera il test di compatibilita' con la CEDU e determina un autonomo profilo di questione di legittimita' costituzionale non manifestamente infondata, il trattamento economico del giudice tributario sotto un duplice profilo. Da un lato esso e' determinato con provvedimento della stessa amministrazione i cui provvedimenti sono soggetti al controllo giurisdizionale, dall'altro esso non appare determinato in misura adeguata. Sotto il primo profilo la non apparente indipendenza risulta addirittura marchiana se si osserva che il fatto che la retribuzione sia determinata dall'autorita' di vertice della amministrazione soggetta a controllo costituisce una apparenza di potere di pressione addirittura manifesta. Inoltre: «la liquidazione dei compensi e' disposta dalla direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile della segreteria della commissione, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari» (decreto legislativo n. 545/1992, art. 13 comma 3). Il compenso e' determinato dal vertice della amministrazione controllata, la liquidazione e' disposta dall'organo cui sono imputabile la piu' gran parte degli atti impugnati e il pagamento effettuato materialmente dall'organo ausiliario del giudice istituzionalmente dipendente dalla amministrazione controllata. Sotto il secondo profilo, rammentato che, e' stato ritenuto contrario al principio di indipendenza che elementi decisivi per il mantenimento di un tenore di vita decoroso del giudice dipendessero da scelte gestionali della autorita' governativa (CEDU 27 novembre 2008, Miroshnik v. Ukraine), appare evidente che la corresponsione ai giudici tributari di compensi non adeguati mette a serio rischio l'immagine di relativa indipendenza e soprattutto imparzialita' verso l'esterno. Da quanto sopra precede risulta che sussiste lo spazio giuridico che non solo consente, ma anzi impone, al Giudice tributario di sollevare una eccezione di legittimita' costituzionale. Non solo e' preciso dovere giuridico del Giudice tributario presidiare il rispetto, da parte della normativa di legge, dei principi fondamentali contenuti nella Carta Fondamentale. Egli ha anche il preciso dovere di tutelare anche l'interesse dello Stato a evitare violazioni del diritto internazionale che comporterebbero un illecito internazionale e l'obbligo per lo Stato di indennizzare le vittime della violazione. Non vi e' dubbio che nella presente fattispecie intanto, siano direttamente applicabili, come parametro di costituzionalita', le norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (Cvedu), e in particolare l'art. 6. Come sopra dettagliatamente argomentato tale parametro e' comunque applicabile a tutti i processi tributari, quale quello presente, nei quali siano in gioco tributi armonizzati, quindi di rilevanza europea. Per quanto riguarda le norme sospettate di illegittimita' costituzionale va detto che non si tratta, in effetti, delle norme che disciplinano il merito della controversia da decidere, ne', propriamente, delle norme che disciplinano lo svolgimento del processo, ma di altra tipologia di norme, ugualmente fondamentali, rilevanti e processuali, che dovrebbero, in caso di rilevata violazione della indipendenza consentire il rimedio alla violazione del principio di indipendenza. E' del tutto evidente che queste norme possano e, soprattutto debbano essere oggetto dello scrutinio di legittimita' costituzionale. Altrimenti il legislatore potrebbe costituire una giurisdizione illegittima (perche' non indipendente o per altri motivi) sottraendosi al controllo della Corte delle leggi solo assumendo che le norme considerate non sarebbero norme direttamente applicate dal giudice nel processo ma solo norme che costituiscono il giudice del processo. Altrimenti il legislatore potrebbe, senza freno e controllo della Corte delle leggi, violare gli obblighi internazionali dello Stato e violare la norma sacrale del giusto processo. Tanto premesso, le norme che determinano una situazione di non apparente indipendenza e costituiscano un giudice non apparentemente imparziale sono le seguenti: decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, art. 13, corrimi 1, 2 e 3, per quanto attiene alla lesione della apparenza di indipendenza sotto il profilo dell'assetto dei poteri di determinazione del trattamento economico, sotto il profilo di prevedere la determinazione, liquidazione e amministrazione del compenso da parte della stessa amministrazione cui appartengono anche gli organi che emettono gli atti sottoposti al controllo giurisdizionale, con lesione della apparenza di indipendenza in conformita' alla giurisprudenza della CEDU sopra citata. Puo' solo soggiungersi che le norme denunciate non si prestano a una interpretazione costituzionalmente orientata che eviti l'elevazione della questione di legittimita' costituzionale. Le norme che disciplinano il trattamento economico del giudice tributario sono inequivoche e solo un intervento del tutto «creativo» certamente sottratto ai poteri del Giudice tributario potrebbe ipotizzare un inquadramento economico diverso da quello cogentemente ed espressamente sancito dalle norme denunciate. Tale diverso inquadramento e definizione, del resto, non e' ipotizzata in via interpretativa neppure dalla dottrina piu' avanzata e pare ermeneuticamente del tutto impossibile. Le norme che prevedono i rimedi processuali, invece, non solo non si prestano a una interpretazione differente ma essa sarebbe del tutto inutile, atteso che, poiche' il vizio di costituzione riguarda non il singolo giudice ma il complesso di essi, anche l'attivazione del rimedio processuale da parte dei singoli componenti di questo Collegio non potrebbe determinare in alcun modo l'eliminazione del sospettato assetto lesivo dei diritti costituzionali e fondamentali sopra denunciato.